Regolamento

Regolamento del Centro per la storia dell’Università di Pavia – CeSUP – (2016)

(Centro di servizio di Ateneo)

Premessa e scopi del CeSUP

Il Rettore Alberto Gigli Berzolari, con Decreto Rettorale (DR) del 12/11/79, costituiva il Centro per la Storia dell’Università di Pavia come risposta al profondo interesse manifestato dagli Organi di governo dell’Ateneo nel salvaguardare la propria storia e il proprio patrimonio documentario.

Considerando l’impegno profuso dall’Ateneo nel suo complesso nel mantenere e sostenere tale Centro, che coinvolge l’istituzione in se stessa e le sue varie componenti, nel 2005 si è ritenuto che, sulla base del nuovo regolamento, il Centro rientrasse tra i Centri di Servizio di Ateneo. Esso consente l’erogazione di due tipologie di servizio:

–    di documentazione: reperire tutto ciò che riguarda l’Università recuperando testimonianze archivistiche relative all’istituzione; individuare e valorizzare fondi documentari in sede locale e fuori del territorio pavese;

–    di consulenza: il Centro svolge un servizio per tutte le strutture dell’Ateneo che necessitano di una ricerca storica; esso è supporto alle articolazioni interne dell’Università di Pavia (Facoltà, Dipartimenti, Centri, Musei, Archivio Storico) che necessitano di materiale documentario in occasione di eventi scientifici. Questo tipo di servizio si esplica attraverso l’aggiornamento bibliografico con particolare attenzione alla storia dell’Università, la conservazione delle memorie accademiche (testimonianze orali, stampa, periodici, foto, manifesti…), il rapporto con le istituzioni nazionali (MIUR, CISUI, Centri per la Storia degli atenei italiani come quelli di Padova, Bologna, Torino, Siena e Pisa) e internazionali (Commission Internationale pour l’Histoire des Universités, Gruppo di Coimbra).

Art. 1- Istituzione

E’ istituito presso l’Università degli Studi di Pavia, su proposta degli Organi di Governo di Ateneo, il Centro di servizio di Ateneo: Centro per la storia dell’Università di Pavia – CeSUP.

Art. 2 – Sede

Il Centro ha la propria sede amministrativa e contabile nonché la sede operativa  in Palazzo S. Tommaso, Piazza del Lino 2, 27100 PAVIA, presso i locali del Dipartimento di Studi Umanistici di cui all’allegato 1.

Art. 3 – Finalità

Il Centro persegue le seguenti finalità:

1-    lo studio sistematico della storia dell’Università di Pavia dalle origini ai giorni nostri sotto tutti gli aspetti e, in particolare, in rapporto con le altre istituzioni accademiche italiane e straniere;

2-    il reperimento di materiale archivistico-biblioteconomico relativo alle vicende dell’Ateneo specialmente in epoca medievale e moderna;

3-    l’aggiornamento bibliografico della storia dell’Ateneo;

4-    la promozione di ricerche originali e la pubblicazione delle collane “Fonti e studi per la storia dell’Università di Pavia” e “Fonti e studi per la storia dell’Università di Pavia. Documenti di arte e scienza”;

5-    ogni altra iniziativa volta a promuovere la conoscenza dell’Università di Pavia (convegni, seminari, scambi culturali…).

Art. 4 – Organi del Centro

Sono Organi del Centro di Servizio:

–    il Presidente, che svolge anche le funzioni previste dal Regolamento di Ateneo per la costituzione ed il funzionamento dei Centri in capo al Direttore tecnico;

–    il Comitato tecnico-scientifico

–    la Giunta.

Art. 5 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza scientifica del Centro nei rapporti con gli Enti esterni, nei limiti fissati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. Egli, oltre a coordinare i lavori del Centro, convoca e presiede il Comitato tecnico-scientifico ed esercita le funzioni da quest’ultimo delegategli.

Il Presidente formula le proposte in merito ai piani di sviluppo e ai programmi di attività del Centro e la relazione annuale sull’attività del Centro stesso, da sottoporre all’approvazione del Comitato tecnico-scientifico per il successivo invio all’Amministrazione universitaria.

Il Presidente assume, in caso d’urgenza e di necessità, con proprio decreto, provvedimenti di competenza del Comitato tecnico-scientifico, sottoponendoli alla ratifica dello stesso, a pena di decadenza, nella prima seduta utile, da tenersi, di norma, entro sessanta giorni dall’adozione del provvedimento stesso.

Il Presidente viene nominato tra i professori di ruolo dal Rettore, che indica, allo scopo, il Pro Rettore o il Delegato del Rettore competente per materia, se nominato, o persona appositamente delegata. Nell’atto di delega sarà indicata la funzione di Presidente del Centro.

Il Presidente nomina, tra i professori di ruolo componenti del Comitato tecnico Scientifico, un Vice presidente, che lo sostituisce in caso di  temporaneo impedimento o assenza.

Il Presidente:

– ha la responsabilità in ordine al regolare funzionamento di impianti, apparecchiature e strutture messe a disposizione del Centro;

– organizza, coordina e dirige il lavoro del personale a qualsiasi titolo afferente al Centro, tenendo conto delle delibere del Comitato Tecnico-Scientifico;

– promuove iniziative per l’aggiornamento, la diffusione e l’utilizzo di nuove tecniche e conoscenze nei campi disciplinari che coinvolgono il Centro;

– svolge attività di studio e di programmazione finalizzate all’aggiornamento delle tecniche e delle procedure;

– svolge compiti di consulenza e di iniziativa nei confronti del Comitato tecnico scientifico del Centro;

– predispone il budget in collaborazione con il Dirigente dell’Area di riferimento.

Al Direttore del Dipartimento di studi Umanistici sono attribuiti i compiti e le responsabilità previsti per il Responsabile di struttura di cui al Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Art. 6 – Il Comitato tecnico-scientifico.

Il Comitato tecnico-scientifico è l’Organo deliberativo e di programmazione delle attività scientifiche del Centro, con le competenze previste dallo Statuto e dai Regolamenti universitari per gli Organi collegiali.

Il Comitato Tecnico-scientifico promuove e coordina le attività che competono al Centro, svolgendo le seguenti funzioni:

– approvare i criteri generali proposti dal Presidente per l’utilizzo dei fondi a disposizione del Centro ed eventuali richieste di risorse umane e spazi;

– esprimersi  sul budget, approvare il piano annuale delle attività e il piano di sviluppo del Centro;

– approvare, su presentazione del Presidente, la relazione annuale sull’attività del Centro;

– approvare le convenzioni, i contratti e i tariffari per attività conto terzi.

Per il funzionamento del Comitato valgono le norme per il funzionamento degli Organi collegiali di cui al Tit. III del Regolamento Generale di Ateneo “Funzionamento degli Organi collegiali”.

Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermato.

Esso è composto dal Presidente, che lo presiede;

dai componenti designati dalle altre strutture nel numero di:

–          Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Dipartimento di Studi Umanistici: da 1 a 2 rappresentanti ciascuno;

–          Facoltà di Medicina e Chirurgia: 2 rappresentanti designati in accordo con i Dipartimenti di area medica

–          Tutti gli altri Dipartimenti: 1 rappresentante ciascuno;

dai rappresentanti dell’Università di Pavia nel Consiglio Direttivo del Centro interuniversitario per la Storia delle Università italiane.

Tutti i membri sopra menzionati sono dotati di voto deliberativo.

Fa parte altresì del comitato tecnico-scientifico, con sole funzioni di segretario verbalizzante, il Dirigente dell’Area di riferimento o persona da lui delegata.

Ne possono inoltre fare parte membri eventualmente cooptati, per la loro qualità di responsabili di altre strutture d’Ateneo (Sistema museale, Archivio Storico) e di istituzioni culturali cittadine (Biblioteca Universitaria, Archivio di Stato, Biblioteca civica, Società pavese di storia patria) o per la loro competenza sui problemi che formano oggetto dell’attività del Centro.

Tutti i membri cooptati partecipano alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico solo con voto consultivo.

Il Comitato tecnico-scientifico può costituire al suo interno Commissioni istruttorie, che possono anche avvalersi di consulenze esterne, ove necessario.

Art. 7 – La Giunta

Il Comitato Tecnico-Scientifico, su proposta del Presidente, istituisce la Giunta, composta, da:

– il Presidente, che la presiede;

– il Vice Presidente;

– da membri ordinari, ovvero almeno due membri proposti dal Presidente fra i componenti ordinari del Comitato tecnico-scientifico.

La Giunta collabora con il Presidente per la formulazione delle proposte da sottoporre al Comitato Tecnico-Scientifico e per l’attuazione delle iniziative approvate dallo stesso Comitato.

Coadiuva il Presidente nella predisposizione del piano annuale di attività da sottoporre al Comitato Tecnico-Scientifico e propone al Comitato Tecnico-Scientifico i criteri generali per l’utilizzo dei fondi a disposizione del Centro ed eventuali richieste di nuove risorse umane e di nuovi spazi.

Essa ha potere deliberativo sulle questioni di ordinaria amministrazione relative al funzionamento del Centro ed esercita i poteri di istruttoria eventualmente delegati tramite apposita delibera del Comitato Tecnico-Scientifico.

Per il funzionamento della Giunta valgono le norme per il funzionamento degli Organi Collegiali di cui al Regolamento Generale di Ateneo. La Giunta dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermata. Essa decade automaticamente con la cessazione del Presidente.

Art. 8 – Modalità per la collaborazione con Enti esterni

Il Centro, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, potrà stipulare apposite convenzioni quadro di collaborazione con Enti ed organismi pubblici o privati, italiani o stranieri.

La convenzione dovrà prevedere specifici accordi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro nonché in materia di gestione dell’ambiente.

La convenzione dovrà essere sottoposta all’approvazione degli Organi deliberativi del Centro e successivamente degli Organi accademici.

Art. 9 – Fonti di finanziamento, personale e attrezzature a disposizione del Centro

Il Centro si avvale di personale tecnico-amministrativo dell’Area di riferimento.

Il Centro può altresì operare con personale assunto con contratti a tempo determinato.

Il Centro dispone di un budget assegnato in sede di bilancio di previsione, di eventuali contributi erogati da strutture universitarie o da Enti pubblici o privati, da introiti derivanti da contratti attivi e/o da prestazioni a tariffario.

Il Centro dispone delle attrezzature idonee al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art. 10 – Modalità per la gestione amministrativo-contabile

Il Centro è autonomo nella definizione e nella somministrazione dei propri servizi. Per gli aspetti di supporto amministrativo-contabile si avvale del personale messo a disposizione dall’Area di riferimento. Il Centro può stipulare contratti e svolgere prestazioni di servizio e di ricerca, in conformità con le finalità istituzionali e i principi ispiratori dello Statuto.

Art. 11 – Regole per la modifica del regolamento del Centro

Il regolamento del Centro, redatto sulla base dello schema-tipo allegato al Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Centri, può essere modificato, nel rispetto del predetto regolamento, con decreto del Presidente, sentito il Comitato Tecnico-Scientifico, ad eccezione di quanto normato dagli artt. 3, 6, 7, 8 del Regolamento di Costituzione e Funzionamento dei Centri, la cui modifica compete al Comitato Tecnico-Scientifico con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Eventuali modifiche in difformità allo schema-tipo saranno sottoposte all’approvazione degli Organi accademici.

Art. 12 – Clausole di recesso e di scioglimento

Qualora il Centro, per qualunque motivo, dovesse cessare la propria attività, l’Organo deliberativo del Centro lo dichiarerà con apposita motivata delibera, che dovrà essere trasmessa all’Amministrazione centrale per gli adempimenti conseguenti.

La delibera dovrà altresì dare conto della situazione finanziaria e patrimoniale del Centro.

Andranno in ogni caso assolti gli impegni già assunti.

I beni e le attrezzature del Centro, nonché il numerario, assolti i debiti, restano di proprietà dell’Università degli Studi di Pavia, che provvede alla loro destinazione con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Lo scioglimento del Centro potrà altresì essere disposto dagli Organi di Governo dell’Ateneo, a fronte di una accertata inattività del Centro stesso, protratta per un triennio, o per altre ragioni adeguatamente motivate o su proposta dei Consigli di Dipartimento interessati.

Art. 13 – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

Al Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici sono attribuiti i compiti e le responsabilità previsti per il Responsabile di Struttura di cui al Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Art. 14 – Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente, in particolare alle norme statutarie e regolamentari dell’Università degli Studi di Pavia e a la Regolamento di Ateneo per la costituzione e funzionamento dei Centri.